Con l’Ordinanza del 24 marzo 2022, n. 9559, la Corte di Cassazione, in linea di continuità rispetto ai più recenti principi enunciati dalla medesima, è tornata a pronunciarsi in materia di decadenza del potere di accertamento e rettifica delle dichiarazioni, ribadendo che gli effetti preclusivi dello spirare degli ordinari termini decadenziali attengono alle sole imposte dovute dal contribuente e non anche ai crediti d’imposta dallo stesso domandati a rimborso.
Devono, al contrario, in quest’ultimo caso ritenersi illimitatamente prorogati i termini di accertamento, non assumendo rilevanza la data di formazione degli stessi (quindi l’originaria menzione in dichiarazione) in forza della scelta dello stesso contribuente di “riportarli a nuovo”, decidendo cioè di assegnare loro nuova rilevanza, per ciascuna delle dichiarazioni successive in cui verranno esposti.
Ciò, secondo l’orientamento della Corte, non minerebbe il principio di certezza del diritto.